Novità dall'UE: 18° emendamento sulle plastiche a contatto con gli alimenti
Recentemente, è stata messa a disposizione sul sito della Comunità Europea una versione preliminare della modifica al Regolamento sulle Plastiche destinate al contatto con alimenti (Regolamento n. 10/2011/UE). Questa sarà aperta ai commenti del pubblico fino al 10 aprile, e si prevede che possa essere ufficialmente adottata entro il 2024.
Questo documento introduce alcuni aspetti degni di nota, che portano a precisazioni o modifiche rispetto al testo attualmente vigente.
Per quanto riguarda le sostanze permesse, vengono stabiliti nuovi criteri per la purezza delle sostanze autorizzate, oltre a norme specifiche per l’utilizzo di materiali naturali approvati. Una particolare attenzione è data al monitoraggio e alla valutazione delle sostanze non deliberatamente aggiunte (NIAS).
In aggiunta, l’elenco temporaneo di sostanze precedentemente indicato nell’articolo 7 è stato rimosso.
Per ciò che concerne l’etichettatura, gli oggetti destinati a un uso prolungato dovranno riportare informazioni sulla loro durata e istruzioni per prevenirne il degrado; inoltre, per i materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti ma non ancora utilizzati in tale modo, dovranno essere fornite indicazioni specifiche sull’adeguatezza per determinati tipi di alimenti, nonché sui tempi e le temperature di utilizzo, a beneficio del consumatore finale.
Riguardo gli scarti e i residui di lavorazione, questi devono essere gestiti conformemente al Regolamento sulle Buone Pratiche di Fabbricazione e devono provenire esclusivamente da plastiche che rispettano il Regolamento n. 10/2011.
In merito alla Dichiarazione di Conformità, sono previsti aggiornamenti relativi alle informazioni che devono essere incluse, incluse le note sull’impiego di materiali riciclati.
Per quanto riguarda i test di migrazione e le tecniche analitiche, viene specificato che per i materiali composti da più strati di differenti sostanze, dove quello a contatto con gli alimenti è di plastica, si applicano le stesse procedure di simulazione e i limiti previsti dal Regolamento n. 10/2011/UE; viene eliminata l’eccezione relativa all’uso del rapporto superficie/volume standard (6 dm²/kg) per contenitori di capacità inferiore ai 500 ml; sono inoltre state modificate le procedure di test di migrazione per il contatto con alcuni tipi di formaggi.
Infine, è previsto un periodo di adeguamento di 18 mesi a partire dall’entrata in vigore della nuova modifica.


